Iscritti
Accedere al Fondo di Garanzia
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all’art. 5 del D.lgs. 80/92, come disciplinato dalla Circolare INPS n. 23 del 22/2/2008 opera in presenza dei seguenti presupposti:
a) iscrizione del lavoratore al Fondo Pensione al momento della presentazione della domanda di intervento (da qui l’importanza di bloccare gli eventuali riscatti già richiesti ma non ancora perfezionati)
b) cessazione del rapporto di lavoro;
c) Insolvenza del datore di lavoro accertata mediante l’apertura di una procedura concorsuale (ovvero nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi e insufficienza dell’esecuzione forzata);
d) accertamento del credito per cui si richiede l’intervento del Fondo (ammissione al passivo di detto credito)
I lavoratori con i predetti requisiti possono fare richiesta al Fondo Pensione del Modulo PPC/FOND COD. SR 98 che attesta il verificarsi dell’omissione contributiva nel periodo di adesione al Fondo e la permanenza dell’aderente al Fondo al momento della presentazione della domanda all’INPS.
L’INPS accertato il diritto dei lavoratori e ottenuta la dichiarazione di surroga sia dal Fondo che dai lavoratori medesimi, provvede al versamento al Fondo degli importi non versati dall’azienda.