Notizie dal fondo
Informativa in merito all'idoneità alla raccolta delle adesioni automatiche (Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026): cosa devono fare le aziende dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione: in assenza di una scelta espressa entro 60 giorni, il lavoratore viene iscritto automaticamente al fondo pensione.
Il Fondo dichiara di risultare adeguato a quanto previsto dalle suddette Istruzioni COVIP. Si attesta pertanto la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche e si conferma che il Fondo raccoglierà sin da subito tali adesioni a partire dal 1° luglio 2026.
Si informano tutti gli iscritti che, coerentemente con quanto disposto dalle Istruzioni Covip del 23 giugno 2026, il Fondo individua i percorsi o linee di investimento di tipo life cycle già adottati (che tengono conto dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica degli interessati) per la destinazione dei flussi contributivi derivanti da adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026.
Cosa deve fare l’azienda:
- consegnare l’informativa al lavoratore al momento dell’assunzione;
- raccogliere e conservare la modulistica firmata;
- monitorare il termine dei 60 giorni;
- in assenza di scelta, attivare l’adesione automatica e avviare i versamenti (TFR + contributi).
Attenzione alle differenze tra lavoratori:
- Neoassunti (prima occupazione nel settore privato)
Se non esprimono una scelta entro 60 giorni dall’assunzione, scatta l’adesione automatica al fondo pensione previsto dal CCNL. I versamenti comprendono TFR, contributo datoriale ed eventuale contributo minimo del lavoratore. L’effetto è retroattivo dalla data di assunzione. - Già dipendenti del settore privato
Il datore di lavoro deve verificare l’eventuale posizione previdenziale pregressa:
se il lavoratore ha già un fondo pensione attivo, in mancanza di scelta entro 60 giorni scatta comunque l’adesione automatica al fondo collettivo di riferimento;
se il lavoratore non ha alcuna posizione attiva, il TFR resta in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c., ferma la possibilità di adesione volontaria in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra circolare disponibile sul sito e a prendere visione delle FAQ del Ministero del Lavoro sulla previdenza complementare.